TITOLO I : Costituzione e scopi
Art. 1) E’ costituita tra gli Operatori Economici (le imprese individuali e le imprese costituite in forma societaria esercenti attività commerciali, artigiane, piccola industria, professionali e servizi) con sede e/o unità locali ubicate nel comune di San Giovanni in Fiore la libera Associazione degli Operatori Economici di San Giovanni in Fiore, denominata “ ASS.OP.EC. San Giovanni in Fiore” con sede in San Giovanni in Fiore, Via Roma n°141
Art. 2) L’Associazione ha carattere e strutture democratiche ed è indipendente.
L’Associazione non ha fine di lucro.
L’Associazione ricerca rapporti di collaborazione e di confronto con tutte le altre Associazioni che perseguono finalità convergenti con le proprie.
Art. 3) L’Associazione organizza e dirige le iniziative necessarie per assicurare la partecipazione attiva di tutti gli Operatori Economici di cui all’articolo 1 alle scelte che li riguardano.
Art. 4) L’Associazione si propone:
- di tutelare gli interessi individuali e collettivi, offrire assistenza e sviluppare iniziative che possano valorizzare e incentivare le attività economiche;
- di svolgere la funzione di raccordo e dialogo fra gli Operatori Economici, la Amministrazione Comunale e ogni altra Istituzione Pubblica secondo le esigenze e le iniziative avviate.
Art. 5) Possono aderire alla Associazione gli Operatori Economici, così come identificato all’Art. 1, che sono titolari di attività economiche nel comune di San Giovanni in Fiore.
Il socio con l’Adesione si impegna a:
- partecipare attivamente alla vita dell’Associazione;
- operare per la tutela e il rafforzamento dell’immagine dell’Associazione;
- rispettare le norme statutarie e le decisioni adottate dagli organismi sociali;
- concorrere alle spese dell’Associazione nella misura stabilita annualmente.
La qualità di socio cessa per dimissioni, per cessazione dell’attività, decesso, morosità e per tutte quelle ragioni che il Consiglio Direttivo dovesse ritenere valide e determinanti, senza alcun obbligo di motivazione.
La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo.
In nessun caso il socio avrà diritto alla restituzione delle quote eventualmente pagate.
Art. 6) Tutte le cariche sono elettive. Le decisioni sono prese normalmente a maggioranza
semplice dei presenti. Nessuna carica da diritto a retribuzioni.
TITOLO II : Organizzazione
Art. 7) Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori.
e) la Consulta delle Categorie.
Art. 8) L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante della Associazione. L’Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno e quante altre volte lo ritenga opportuno. Il giorno della convocazione va comunicato almeno cinque giorni prima. L’Assemblea, in seconda convocazione, che deve essere almeno due ore dopo la prima, è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le decisioni vengono normalmente adottate a maggioranza, salvo il caso di quelle relative alle modifiche statutarie e allo scioglimento della Associazione per le quali è necessaria, la presenza della maggioranza assoluta dei soci e con votazione supportata dalla maggioranza dei 2/3 dei votanti presenti.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.
Art. 9) Alla Assemblea compete:
a) l’esame e l’approvazione della attività svolta dal Consiglio Direttivo;
b) l’individuazione degli obiettivi da perseguire e dei programmi di attività;
c) l’approvazione delle quote associative e del bilancio consuntivo;
d) la determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo e la sua elezione;
e) l’elezione del Collegio dei Revisori;
f) la modifica del presente Statuto;
g) lo scioglimento dell’Associazione.
Art. 10) Il Consiglio Direttivo è eletto dalla Assemblea. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione dalla carica di uno o più membri il Consiglio ne può cooptare nel suo seno dei nuovi in sostituzione. I membri del Consiglio Direttivo non possono essere meno di cinque e più di nove.
Art. 11) Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma non meno di quattro volte l’anno, su convocazione del Presidente. La convocazione deve essere fatta per iscritto almeno cinque giorni prima; in caso di urgenza il Consiglio può essere convocato anche telefonicamente. La riunione è valida quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio elegge fra i propri membri il Presidente e il Vicepresidente. Il Consiglio decide sulle scelte fondamentali della Associazione; adotta le iniziative più opportune per conseguire gli scopi sociali, propone le quote associative e redige il bilancio consuntivo per l’approvazione della Assemblea. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo assolve anche le funzioni di Consiglio di Amministrazione e in tale veste potrà compiere tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie al buon andamento economico e finanziario della organizzazione.
Art. 12) Il Presidente rappresenta l’Associazione e ne assume la legale rappresentanza.
Può delegare al Vicepresidente o a un altro membro del Consiglio parte delle proprie attribuzioni.
Art. 13) In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce in
tutto e per tutto.
Art. 14) Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri, scelti fra i soci, eletti dall’Assemblea.
Il Collegio dei Revisori elegge nella sua prima seduta un presidente.
Il Collegio decide inappellabilmente in via equitativa.
I membri del Collegio rimangono in carica per 3 anni.
I membri del Collegio possono essere revocati dalla Assemblea.
Art. 15) La Consulta delle Categorie è composta da un rappresentante di ogni categoria riconosciuta all’interno dell’Associazione, indicato dai soci ad essa appartenenti. Ha compiti di consulenza, coordinamento e propositivi nei confronti del Consiglio Direttivo. Ogni rappresentante di Categoria fungerà da coordinatore e quindi da anello di congiungimento con i soci della medesima categoria. La Consulta si può riunire in seduta allargata tra tutti i rappresentanti o per singola categoria, non ha potere decisionale per la vita dell’Associazione e può elaborare ogni tipo di iniziativa che ritiene necessaria per la categoria rappresentata, per sottoporla al Consiglio o all’assemblea dei Soci.
TITOLO III : Norme Generali
Art. 16) In tutti gli organismi di cui agli articoli precedenti è consentita la cooptazione di nuovi membri in sostituzione di quelli decaduti o dimissionari, in numero comunque non superiore a 1/3 dei componenti dell’organismo stesso.
Il Consiglio direttivo dichiarerà decaduti i propri componenti che siano assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive.
TITOLO IV : Patrimonio e Amministrazione
Art. 17) Il patrimonio è costituito da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
Le entrate della Associazione sono costituite dalle quote sociali e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale. Le entrate di cui al precedente art. 16 verranno versate sul conto corrente che verrà aperto a nome della Associazione presso un primario Istituto di Credito.
Art. 18) L’esercizio finanziario della Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo si chiude il 31.12.2009. Il conto consuntivo deve essere presentato per l’approvazione della Assemblea dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile dell’anno successivo. Il Conto economico deve prevedere che l’attivo o il passivo di ogni anno debba essere riportato nel bilancio dell’anno seguente.
TITOLO V : Scioglimento della Associazione
Art. 18) L’Associazione può essere sciolta su decisione della Assemblea come specificato all’Art. 8 del presente Statuto, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti presenti. In tal caso l’Assemblea dovrà nominare un liquidatore e decidere a chi destinare le eventuali eccedenze di bilancio.
TITOLO VI : Rinvio alle norme vigenti
Art. 19) Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme
vigenti in materia.
TITOLO VII: Incompatibilità
Art. 20) Le cariche di Presidente, membro del Direttivo o del Collegio dei Revisori, sono incompatibili con incarichi di carattere politico a livello delle amministrazioni pubbliche e con mandati parlamentari o incarichi di partito.
San Giovanni in Fiore 02 Aprile 2009
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